Art. 210.
                    (Bolletta di reimportazione)

  Per  la  reimportazione  di  merci temporaneamente esportate, oltre
alla  bolletta  di  temporanea  esportazione,  deve essere presentata
dichiarazione,  nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La
dichiarazione  deve  altresi'  indicare  la  data  e  il numero della
bolletta  di  temporanea  esportazione  della  quale  si  domanda  lo
scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa.
  Riconosciuta  l'identita'  delle  merci  in  confronto  con  quelle
esportate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di
reimportazione".