Art. 210. (Bolletta di reimportazione) Per la reimportazione di merci temporaneamente esportate, oltre alla bolletta di temporanea esportazione, deve essere presentata dichiarazione, nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La dichiarazione deve altresi' indicare la data e il numero della bolletta di temporanea esportazione della quale si domanda lo scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa. Riconosciuta l'identita' delle merci in confronto con quelle esportate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di reimportazione".