Art. 211.
            (Autorizzazione alla esportazione definitiva)

  Il  capo della circoscrizione doganale puo' consentire, prima della
scadenza   del   termine   fissato   nella   bolletta  di  temporanea
esportazione,  l'esportazione  definitiva, in tutto o in parte, delle
merci temporaneamente esportate.
  Restano  fermi i divieti e le restrizioni di ogni, genere stabiliti
all'esportazione.
  Per  l'esportazione  definitiva consentita ai sensi del primo comma
saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati
eventualmente  dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data
in  cui  fu  accettata  dalla  dogana  la dichiarazione di temporanea
esportazione,  nonche'  gli interessi di mora di cui all'art. 218 per
il  tempo  decorso  da  tale  data  a  quella  di  accettazione della
dichiarazione di esportazione definitiva.