Art. 212.
(Abbuoni e restituzioni   per   l'esportazione  definitiva  di  merci
                     temporaneamente esportate)

  Le  merci temporaneamente esportate possono godere, nei casi in cui
ne   viene   autorizzata   l'esportazione  definitiva  ai  sensi  del
precedente  articolo, degli abbuoni e delle restituzioni previste per
le  merci  similari  che vengono direttamente esportate all'estero in
via definitiva. In tali casi, la restituzione o l'abbuono e' concesso
con  riferimento  alla  data  di  accettazione della dichiarazione di
esportazione temporanea.