Art. 213. (Mancata reimportazione) In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni dell'art. 211, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.