Art. 213.
                      (Mancata reimportazione)

  In  caso  di  mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo
della  circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate
si  osservano  le  disposizioni  dell'art.  211,  terzo comma, avendo
riguardo,  per  quanto  concerne  la  liquidazione degli interessi di
mora,  al  periodo  di tempo decorso dalla data di accettazione della
dichiarazione  di  temporanea  esportazione  a quella di scadenza del
termine assegnato per la reimportazione.