Art. 214.
(Traffico internazionale in regime   di  temporanea  importazione  ed
                            esportazione)

  Salve    le   maggiori   facilitazioni   previste   dagli   accordi
internazionali,   sono   ammessi   al   regime  dell'importazione  ed
esportazione  temporanea  di  cui ai precedenti articoli del presente
capo  i  veicoli,  i  contenitori,  i  recipienti, gli strumenti, gli
apparecchi,  gli  attrezzi,  le  macchine, i prodotti, i materiali di
ogni  genere  ed  il  bestiame  destinati al traffico internazionale,
previa  prestazione  di idonea cauzione ai sensi degli articoli 182 e
205.
  S'intende   per  traffico  internazionale  il  movimento  di  detti
veicoli,  contenitori,  recipienti,  strumenti, apparecchi, attrezzi,
macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e
da  riesportare  o reimportare tal quali, per essere impiegati per il
trasporto,   il  condizionamento  ed  il  contenimento  di  merci  in
importazione  ed  in  esportazione anche temporanea, per servire come
campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo,
per  esecuzione di lavori commissionati, per tentarne la vendita, per
manifestazioni    culturali,   fieristiche,   artistiche,   sportive,
tecniche;  scientifiche,  per turismo, per spettacoli, esclusi quelli
cinematografici,  per  pascolo,  per  riproduzione  nonche' per altre
similari esigenze.
  Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio
con  l'estero, stabilisce i casi nei quali il traffico internazionale
in  regime  di  importazione  ed esportazione temporanea e consentito
direttamente  dai capi delle circoscrizioni doganali, determinando il
termine  massimo  concedibile per tale regime nonche' le condizioni e
le  formalita' doganali da osservarsi e prevedendo, ove l'adeguamento
alla  dinamica del traffico lo esiga, anche l'esonero dalla emissione
del  documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonche' la
possibilita'  di impiego nel traffico interno dei veicoli ferroviari,
degli aeromobili e dei contenitori temporaneamente importati, ai fini
di una piu' razionale utilizzazione degli stessi ovvero allo scopo di
sopperire  a  temporanea  eccezionale  indisponibilita'  di  analoghi
veicoli nazionali.
  Il  Ministero  delle finanze, d'intesa con quello del commercio con
l'estero  e  sentito  il comitato consultivo di cui all'articolo 221,
puo'  autorizzare  l'importazione  e  la  esportazione  temporanea di
strumenti,  macchinari  ed  attrezzature  da  impiegare tal quali per
l'esecuzione  di  lavori  commissionati  alla  ditta  importatrice  o
esportatrice.  L'autorizzazione  dovra'  fissare  il termine entro il
quale  gli  strumenti, i macchinari e le attrezzature dovranno essere
riesportati   reimpostati.  All'atto  della  riesportazione  o  della
reimportazione   saranno  riscossi  i  diritti  doganali  secondo  il
trattamento  proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per
l'importazione   definitiva   o   per   l'esportazione  definitiva  e
commisurati  alla perdita di valore da esso subita durante il periodo
della temporanea importazione od esportazione.