Art. 215.
(Mancato scarico di documenti  di  temporanea importazione relativi a
                    veicoli stradali commerciali)

  Per  il  mancato  scarico  di  documenti di temporanea importazione
relativi  a  veicoli  stradali commerciali di cui alla convenzione di
Ginevra  del 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con
la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si procede al recupero dei diritti
doganali  gravanti sui veicoli stessi solo qualora ne venga accertata
l'effettiva irregolare presenza nel territorio doganale.
  Resta  fermo tuttavia l'obbligo della dogana di notificare all'ente
garante  il  mancato scarico dei documenti di temporanea importazione
entro il termine di cui all'art. 26 della citata convenzione, al fine
di  consentire  l'escussione  dell'ente  stesso  ove  si verifichi la
condizione indicata nel precedente comma.