Art. 216.
 (Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato)

  Il  Ministro  per  le finanze puo' stabilire che per l'importazione
temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4
giugno  1954,  approvata  e  resa esecutiva in Italia con la legge 27
ottobre  1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni
di  cui  alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa
esecutiva  in  Italia  con  la  legge  3  novembre  1961, n. 1553, si
prescinda  dalla  emissione di documenti doganali e dalla prestazione
di garanzie.
  I   mezzi  di  trasporto  ammessi  alle  facilitazioni  di  cui  al
precedente   comma  conservano  la  condizione  di  merce  estera  in
temporanea   importazione   e   possono  essere  nazionalizzati  alle
condizioni   previste   per  ciascuna  categoria  dalla  legislazione
italiana;  per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino
o  siano  venute  a  cessare le condizioni indicate nelle convenzioni
citate  nel  predetto  comma  resta ferma l'applicabilita' delle pene
stabilite per il reato di contrabbando.
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche agli
autoveicoli   nazionali  nuovi  di  fabbrica  acquistati  da  persone
residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale,
che   siano   stati  immatricolati  mediante  la  speciale  targa  di
riconoscimento  prevista  dall'art.  97 del testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Tali
autoveicoli     sono    considerati    esportati    all'atto    della
immatricolazione,  restando  assoggettati  al regime della temporanea
importazione   durante   la   successiva  permanenza  nel  territorio
predetto.
  Il  Ministro  per  le  finanze  puo'  altresi' stabilire che per la
esportazione  temporanea  dei  veicoli  stradali,  degli aeromobili e
delle  imbarcazioni  di cui alle convenzioni indicate nel primo comma
si prescinda dalla emissione di documenti doganali.