Art. 217.
(Temporanea esportazione   e  reimportazione  di  materiali  di  volo
               costituenti scorte presso scali esteri)

  Per  le operazioni di temporanea esportazione relative ai materiali
di  volo di ogni genere che le imprese italiane assuntrici di servizi
di  trasporto  aereo  di  linea spediscono per via area allo scopo di
costituire  scorte  presso  gli  scali  esteri  e  per  le successive
operazioni  di  reimportazione  puo'  prescindersi dalla emissione di
documenti  doganali.  In  tali  casi  sono  dalla dogana riconosciute
valide,  ai fini dell'imbarco del materiale predetto sugli aeromobili
adibiti  alla  spedizione  e  dello  sbarco  di  esso  al rientro, le
relative lettere di vettura aerea.
  Le  disposizioni del precedente comma sono applicabili a condizione
che  attraverso  il  controllo  delle  scritture tenute dalle imprese
interessate sia sempre possibile seguire il movimento del materiale.