Art. 218.
                         (Interessi di mora)

  Gli  interessi  di  mora  previsti  dagli  articoli  191 e 211 sono
fissati  nella misura del quattro per cento semestrale, da computarsi
sull'ammontare dei diritti doganali dovuti.
  Per  la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il
semestre iniziato e' computato per intero.