Art. 22.
                       (Vigilanza permanente)

  In  tutti  i  casi  in  cui  le  disposizioni  in  materia doganale
prescrivono  la  vigilanza  permanente  da  parte  dei militari della
guardia  di  finanza,  l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei
competenti comandi di Corpo, puo' consentire che il relativo servizio
venga  organizzato  ed  attuato  con particolari accorgimenti che non
richiedano la continua presenza dei militari stessi.