Art. 220.
                        (Norme regolamentari)

  Con  il  regolamento  per  l'esecuzione del presente testo unico si
provvede a stabilire:
    a)  per  quali  merci,  ammesse  alla importazione temporanea, la
lavorazione      debba     effettuarsi     sotto     la     vigilanza
dell'amministrazione;
    b)  le  condizioni  e  norme  per  lo  scarico  delle bollette di
temporanea importazione ed esportazione.
  Il  Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il
Ministro  per  il  commercio  con  l'estero  e  sentito  il  comitato
consultivo  di  cui  all'art.  221,  stabilisce  le  disposizioni, le
formalita'  e  le  condizioni  da  osservare per l'applicazione delle
misure   adottate   dagli  organi  delle  Comunita'  europee  per  la
attuazione della direttiva n. 69/73/C.E.E., concernente il regime del
perfezionamento attivo, adottata dal Consiglio delle Comunita' stesse
in data 4 marzo 1969.