Art. 220. (Norme regolamentari) Con il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico si provvede a stabilire: a) per quali merci, ammesse alla importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'amministrazione; b) le condizioni e norme per lo scarico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita' europee per la attuazione della direttiva n. 69/73/C.E.E., concernente il regime del perfezionamento attivo, adottata dal Consiglio delle Comunita' stesse in data 4 marzo 1969.