Art. 221.
                        (Comitato consultivo)

  Presso  il  Ministero  del  commercio con l'estero e' costituito un
comitato  a  cui  e'  affidato  il compito di fornire pareri nei casi
previsti  dal  presente  testo unico e dalle disposizioni preliminari
alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
  Il comitato e' composto:
    per  il  Ministero  del  commercio  con  l'estero  dal  direttore
generale  per lo sviluppo degli scambi e dal direttore generale delle
importazioni e delle esportazioni;
    per  il  Ministero  delle  finanze,  dal direttore generale delle
dogane e delle imposte indirette;
    per  il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore
generale  della  produzione  agricola,  dal  direttore generale della
tutela  economica  dei  prodotti  agricoli  e  dal direttore generale
dell'alimentazione;
    per  il  Ministero  dell'industria, commercio ed artigianato, dal
direttore  generale  della  produzione  industriale  e  dal direttore
generale del commercio interno e dei consumi industriali;
    da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
    da   un   rappresentante   del  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo;
    da  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale per il commercio
estero;
    da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti
dal  Ministero  del  commercio con l'estero fra gli appartenenti alle
categorie   agricola,  industriale,  commerciale  e  dei  lavoratori,
interessate agli scambi con l'estero.
  Il  comitato e' presieduto da un Sottosegretario di Stato designato
dal  Ministro  per  il  commercio con l'estero, il quale potra' farsi
sostituire  dal  direttore  generale per lo sviluppo degli scambi del
Ministero medesimo.
  I  membri  titolari  potranno  essere  sostituiti  da supplenti, da
nominarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero.
  Alle   riunioni   del  comitato  potranno  partecipare,  quando  il
presidente  lo  ritenga  necessario,  altre  persone  particolarmente
esperte in determinate questioni da trattare.
  Le  funzioni  del  segretario  del  comitato saranno esercitate dal
direttore della divisione competente presso la direzione generale per
lo sviluppo degli scambi o da un funzionario della carriera direttiva
appartenente alla stessa direzione generale, purche' di qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione.