Art. 221. (Comitato consultivo) Presso il Ministero del commercio con l'estero e' costituito un comitato a cui e' affidato il compito di fornire pareri nei casi previsti dal presente testo unico e dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione. Il comitato e' composto: per il Ministero del commercio con l'estero dal direttore generale per lo sviluppo degli scambi e dal direttore generale delle importazioni e delle esportazioni; per il Ministero delle finanze, dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette; per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore generale della produzione agricola, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e dal direttore generale dell'alimentazione; per il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, dal direttore generale della produzione industriale e dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali; da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; da un rappresentante del Ministero della marina mercantile; da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero; da quattro esperti estranei alle pubbliche amministrazioni scelti dal Ministero del commercio con l'estero fra gli appartenenti alle categorie agricola, industriale, commerciale e dei lavoratori, interessate agli scambi con l'estero. Il comitato e' presieduto da un Sottosegretario di Stato designato dal Ministro per il commercio con l'estero, il quale potra' farsi sostituire dal direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero medesimo. I membri titolari potranno essere sostituiti da supplenti, da nominarsi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Alle riunioni del comitato potranno partecipare, quando il presidente lo ritenga necessario, altre persone particolarmente esperte in determinate questioni da trattare. Le funzioni del segretario del comitato saranno esercitate dal direttore della divisione competente presso la direzione generale per lo sviluppo degli scambi o da un funzionario della carriera direttiva appartenente alla stessa direzione generale, purche' di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.