Art. 222.
            (Nozioni del cabotaggio e della circolazione)

  Agli  effetti  doganali, e' considerata operazione di cabotaggio la
spedizione per via di mare di merici nazionali o nazionalizzate da un
porto all'altro dello Stato.
  E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci
nazionali  o  nazionalizzate  da  in luogo all'altro della frontiera,
percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale,
ovvero  attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di
Lugano poste fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2.