Art. 222. (Nozioni del cabotaggio e della circolazione) Agli effetti doganali, e' considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merici nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato. E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2.