Art. 224.
                     (Spedizione in cabotaggio)

  Le  merci  nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono
la  nazionalita',  quando  le  navi  che le trasportano toccano porti
esteri, salvo il caso di forza maggiore.
  Il  Ministro  per  le finanze, con suo decreto da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, puo' tuttavia stabilire i porti
esteri  che  le navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in
cabotaggio  possono  toccare,  senza  che  per  cio'  le merci stesse
perdano la nazionalita'.