Art. 226. (Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione) Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce l'elenco delle merci che, ai fini della spedizione in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate.