Art. 226.
(Contrassegni da apporre ai colli   di   merci  in  cabotaggio  e  in
                            circolazione)

  Il  Ministro  per  le  finanze,  con  decreto  da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, stabilisce l'elenco delle merci
che,  ai fini della spedizione in cabotaggio o in circolazione devono
essere   racchiuse  in  colli  assicurati  con  piombi  o  altrimenti
identificate.