Art. 227. (Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione) Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il "lasciapassare di merci nazionali" nel quale sono indicati: la qualita' e la quantita' delle merci; il numero e la qualita' dei colli e le loro marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate per il cabotaggio, e il mezzo di trasporto per la circolazione; la dogana dalla quale le merci stesse debbono uscire e quella per la quale debbono rientrare, nonche' il termine di tempo stabilito per la loro reintroduzione. Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire cinquemila per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci e' ragguagliata ai diritti dovuti nel caso in cui la reintroduzione non si effettui. La bolletta di cauzione in luogo del lasciapassare puo' essere prescritta dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti di confine all'uscita dal territorio doganale, delle quali sia vietata l'esportazione. In questo caso la cauzione sara' prestata in misura da stabilire dalla dogana stessa, ma non potra' mai superare il valore della merce. Le bollette di cauzione ed i lasciapassare non sono validi se non sono stati muniti, da parte dei militari della guardia di finanza, o del "visto imbarcare" o del "visto uscire dallo Stato", secondo i casi, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 21.