Art. 227.
(Documenti doganali per le operazioni     di    cabotaggio    e    di
                            circolazione)

  Per  l'uscita  delle  merci  nazionali  o nazionalizzate spedite in
cabotaggio  od  in circolazione, la dogana rilascia il "lasciapassare
di  merci  nazionali"  nel  quale  sono  indicati:  la  qualita' e la
quantita'  delle  merci;  il numero e la qualita' dei colli e le loro
marche e cifre numeriche; la nave sulla quale le merci sono imbarcate
per  il  cabotaggio,  e il mezzo di trasporto per la circolazione; la
dogana  dalla  quale  le  merci stesse debbono uscire e quella per la
quale debbono rientrare, nonche' il termine di tempo stabilito per la
loro reintroduzione.
  Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il
cui   complessivo  ammontare  superi  lire  cinquemila  per  ciascuna
spedizione,   devono  essere  accompagnate  nel  cabotaggio  e  nella
circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali.
  La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci
e'  ragguagliata  ai diritti dovuti nel caso in cui la reintroduzione
non si effettui.
  La  bolletta  di  cauzione  in  luogo del lasciapassare puo' essere
prescritta  dalla dogana anche se trattasi di merci esenti da diritti
di  confine  all'uscita  dal  territorio  doganale,  delle  quali sia
vietata  l'esportazione. In questo caso la cauzione sara' prestata in
misura  da  stabilire dalla dogana stessa, ma non potra' mai superare
il valore della merce.
  Le  bollette  di cauzione ed i lasciapassare non sono validi se non
sono  stati muniti, da parte dei militari della guardia di finanza, o
del  "visto  imbarcare"  o  del "visto uscire dallo Stato", secondo i
casi, salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 21.