Art. 228.
            (Ritorno delle merci nel territorio doganale)

  Le  merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la
linea  doganale per rientrare nel territorio doganale, possono essere
dalla  dogana  verificate  in confronto con le indicazioni risultanti
dalla   bolletta   di  cauzione  o  dal  lasciapassare  da  cui  sono
accompagnate, per stabilirne l'identita'.
  Le  merci  sono  considerate  estere  se  la  loro identita' non e'
riconosciuta,  quand'anche  siano  in  colli  piombati. Le merci sono
parimenti  considerate  estere  se  il  termine stabilito per la loro
reintroduzione e' scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese
per  la  circolazione,  eccetto  che  la  mancata  reintroduzione nel
termine risulti dovuta a forza maggiore.