Art. 229.
(Cabotaggio con navi adibite a  linee  di  navigazione  sovvenzionate
                            dallo Stato)

  Il  trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o
parte  di  stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate
dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento,
e'  sottoposto  al  solo  riscontro esterno dei colli in confronto di
speciali  "liste  di  carico"  nelle  quali  sono  descritte le merci
secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico.
  Speciali  disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le
finanze  per  determinate  linee  di  navigazione,  quando  ricorrano
particolari condizioni di traffico.