Art. 229. (Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato) Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, e' sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali "liste di carico" nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico. Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.