Art. 23.
               (Zona di vigilanza doganale terrestre)

  Fino  alla  distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della
frontiera   terrestre  verso  l'interno  e'  stabilita  una  zona  di
vigilanza,  nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere
sono  soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza e' stabilita fino
a cinque chilometri dal lido verso l'interno.
  Nel  delimitare la zona di vigilanza puo' essere superata o ridotta
l'estensione  territoriale  indicata nel precedente comma quando, per
il  miglior  esercizio  della  sorveglianza  ovvero  per  la maggiore
demarcazione  della  zona  stessa,  sia ritenuto opportuno seguire le
delimitazioni  costituite  da  rilievi orografici, da rive di fiumi o
tratti  navigabili  di  essi,  da  lagune  ed  altre acque, da strade
ferrate, da strade ordinarie e da autostrade.