Art. 231. (Abolizione di formalita' doganali per le spedizioni in cabotaggio e per le spedizioni per via aerea nello Stato) Il Ministero delle finanze puo', in via generale, disporre l'eliminazione delle formalita' doganali relative alla spedizione di merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualita' delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano pericoli di frode. La precedente disposizione e' applicabile anche alla spedizione di merci nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del territorio dello Stato.