Art. 231.
(Abolizione di  formalita' doganali per le spedizioni in cabotaggio e
            per le spedizioni per via aerea nello Stato)

  Il   Ministero  delle  finanze  puo',  in  via  generale,  disporre
l'eliminazione  delle formalita' doganali relative alla spedizione di
merci  nazionali  o  nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in
rapporto  alla  qualita'  delle  merci  stesse, al mezzo di trasporto
adoperato  o  ad altre circostanze, possa ritenersi che non ricorrano
pericoli di frode.
  La  precedente disposizione e' applicabile anche alla spedizione di
merci  nazionali e nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro
del territorio dello Stato.