Art. 232. (Imprese autorizzate) Le imprese industriali e commerciali la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di determinate merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del penultimo comma. In tali casi il procedimento di accertamento e' eseguito periodicamente, attraverso l'esame delle scritture e delle contabilita' aziendali che l'impresa e' tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilita' richieste dagli organi medesimi. La data in cui l'impresa, ai sensi del precedente comma, puo' disporre della merce equivale ad ogni effetto alla data di accettazione della dichiarazione doganale di esito. La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate nel corso del periodo stabilito si effettua sommando i diritti relativi a ciascun arrivo; per il pagamento di tali diritti si applicano le disposizioni di cui all'art. 78. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento: a) importazione definitiva; b) importazione temporanea; c) introduzione in magazzino doganale privato. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma.