Art. 232.
                        (Imprese autorizzate)

  Le imprese industriali e commerciali la cui attivita' e' alimentata
da  frequenti  arrivi di determinate merci dall'estero possono essere
autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse alla
dogana  del  luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo
secondo  la  destinazione  doganale  prefissata a norma del penultimo
comma.
  In   tali   casi   il  procedimento  di  accertamento  e'  eseguito
periodicamente,   attraverso   l'esame   delle   scritture   e  delle
contabilita'   aziendali   che   l'impresa  e'  tenuta  a  mettere  a
disposizione   degli   organi  doganali  ovvero  attraverso  apposite
contabilita'   richieste  dagli  organi  medesimi.  La  data  in  cui
l'impresa,  ai  sensi del precedente comma, puo' disporre della merce
equivale   ad   ogni   effetto   alla   data  di  accettazione  della
dichiarazione doganale di esito.
  La liquidazione dei diritti doganali gravanti sulle merci importate
nel  corso  del  periodo  stabilito  si  effettua  sommando i diritti
relativi  a  ciascun  arrivo;  per  il  pagamento  di tali diritti si
applicano le disposizioni di cui all'art. 78.
  L'amministrazione   puo'   rifiutare  o  revocare  l'autorizzazione
qualora  accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni
prescritte  per il rilascio ovvero quando ritenga che vi sia pericolo
o  sospetto  di  abusi.  Puo'  altresi' escludere dalla facilitazione
determinate  merci  per motivi di tutela degli interessi fiscali o di
carattere   economico,   sanitario,  fitopatologico,  militare  o  di
pubblica  sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci la
osservanza di particolari cautele.
  L'autorizzazione    non   esime   l'impresa   dal   munirsi   delle
autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.
  L'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  per  una  o  piu' delle
seguenti   destinazioni  doganali,  da  indicarsi  espressamente  nel
provvedimento:
    a) importazione definitiva;
    b) importazione temporanea;
    c) introduzione in magazzino doganale privato.
  L'autorizzazione  per  l'introduzione in magazzino doganale privato
comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura
con  due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto
in applicazione dell'art. 159, terzo comma.