Art. 233.
                    (Esecuzione della procedura)

  All'atto   dell'arrivo   a   destinazione  della  merce,  l'impresa
autorizzata puo' procedere alla rimozione degli eventuali sigilli che
assicurano  ai  fini  doganali  l'identita' e l'integrita' dei colli,
contenitori o veicoli. Qualora risultino manomissioni di tali sigilli
od  altre  irregolarita'  ovvero  vi siano dubbi circa la conformita'
delle   merci   a   quelle   per  le  quali  e'  stata  accordata  la
autorizzazione  ovvero  sussistano  differenze  rispetto al documento
cauzionale   od  a  quello  di  trasporto,  l'impresa  e'  tenuta  ad
informarne   immediatamente   la   dogana   e   ad   astenersi,  fino
all'intervento di questa, da ogni altra manipolazione del carico.
  In  caso  diverso, l'impresa prende in carico la merce, subentrando
con  cio'  al  vettore  od  allo  speditore  negli obblighi da questo
assunti verso la dogana.
  Resta  in  ogni  caso salva la facolta' della dogana di intervenire
all'atto  dell'arrivo delle merci, con o senza preavviso; qualora sia
preavvisata dell'intervento della dogana, l'impresa deve astenersi da
ogni manomissione o manipolazione del carico.
  La  dogana  puo'  altresi'  procedere  a  saltuari  controlli delle
scritture  e  delle  contabilita'  nonche' eseguite, tenuto conto dei
procedimenti  di  lavorazione,  dei  coefficienti  di rendimento, dei
quantitativi  di  prodotti  ottenuti  e  di altri elementi, riscontri
tecnici  presso  i  depositi  o  stabilimenti  dell'impresa diretti a
stabilire  l'effettiva  consistenza  qualitativa e quantitativa delle
merci introdotte.
  Le indennita' e le altre spese per l'effettuazione dei controlli da
parte dei funzionari doganali nei luoghi dove si trovano le merci, le
scritture   e  le  contabilita'  sono  poste  a  carico  dell'impresa
autorizzata.
  Il  Ministro  per  le  finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, prescrive le
modalita'  di  rilascio  e  le caratteristiche delle autorizzazioni e
stabilisce le altre norme necessarie per l'esecuzione della procedura
semplificata,    che   dovranno   essere   armonizzate   con   quelle
eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee.