Art. 235.
                        (Imprese autorizzate)

  Le  imprese  industriali  e  commerciali  che  effettuano frequenti
spedizioni   all'estero   di   determinate   merci  in  esportazione,
riesportazione  o  transito possono essere autorizzate a provvedere a
tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione
doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza.
  Il  controllo  sulle  singole  spedizioni  effettuate  e'  eseguito
periodicamente   attraverso   l'esame   delle   scritture   e   delle
contabilita'   aziendali,   che  l'impresa  e'  tenuta  a  mettere  a
disposizione   degli  organi  doganali,  ovvero  attraverso  apposite
contabilita' richieste dagli organi medesimi.
  Si  osservano  le  disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e
quinto.