Art. 236. (Esecuzione della procedura) I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono redatti, nel numero prescritto di esemplari, direttamente dall'impresa autorizzata mediante l'uso dei modelli previamente vidimati e numerati dalla dogana, a rigoroso rendiconto. Su tali modelli, al momento della spedizione delle merci, l'imprenditore autorizzato compila la dichiarazione doganale, la sottoscrive e vi appone lo speciale timbro ufficiale all'uopo fornito dall'amministrazione a spese dell'imprenditore medesimo; la dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in apposito registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale quale documento doganale, emesso sotto la responsabilita' dell'impresa. Uno degli esemplari del documento deve essere fatto pervenire entro il piu' breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori adempimenti di competenza. La data di spedizione della merce risultante dal documento emesso dall'imprenditore e' considerata ad ogni effetto come data di accettazione della dichiarazione doganale. Resta in ogni caso salva la facolta' della dogana di intervenire all'atto della partenza delle merci, con o senza preavviso; qualora sia preavvisata dello intervento della dogana, l'impresa deve astenersi dal dare corso alla partenza. La dogana puo' altresi' procedere a saltuari controlli delle scritture e delle contabilita' nonche' eseguire, tenuto conto dei procedimenti di lavorazione, dei quantitativi di materie prime introdotte, dei coefficienti di rendimento e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti dell'impresa diretti a stabilire l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle merci spedite. Per l'effettuazione dei controlli predetti, si osservano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prescrive le modalita' di rilascio e le caratteristiche delle autorizzazioni e stabilisce le altre norme per l'esecuzione della procedura semplificata; che dovranno essere armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee.