Art. 236. 
                    (Esecuzione della procedura) 
 
  I documenti doganali che devono scortare le singole spedizioni sono
redatti,   nel   numero   prescritto   di   esemplari,   direttamente
dall'impresa  autorizzata  mediante  l'uso  dei  modelli  previamente
vidimati e numerati dalla dogana,  a  rigoroso  rendiconto.  Su  tali
modelli, al momento  della  spedizione  delle  merci,  l'imprenditore
autorizzato compila la dichiarazione doganale, la  sottoscrive  e  vi
appone   lo    speciale    timbro    ufficiale    all'uopo    fornito
dall'amministrazione   a   spese   dell'imprenditore   medesimo;   la
dichiarazione e' poi perfezionata mediante registrazione in  apposito
registro a rigoroso rendiconto fornito dalla dogana; essa vale  quale
documento doganale, emesso sotto la responsabilita' dell'impresa. Uno
degli esemplari del documento deve essere fatto  pervenire  entro  il
piu' breve tempo possibile alla dogana per gli ulteriori  adempimenti
di competenza. 
  La data di spedizione della merce risultante dal  documento  emesso
dall'imprenditore  e'  considerata  ad  ogni  effetto  come  data  di
accettazione della dichiarazione doganale. 
  Resta in ogni caso salva la facolta' della  dogana  di  intervenire
all'atto della partenza delle merci, con o senza  preavviso;  qualora
sia  preavvisata  dello  intervento  della  dogana,  l'impresa   deve
astenersi dal dare corso alla partenza. 
  La dogana  puo'  altresi'  procedere  a  saltuari  controlli  delle
scritture e delle contabilita' nonche'  eseguire,  tenuto  conto  dei
procedimenti  di  lavorazione,  dei  quantitativi  di  materie  prime
introdotte, dei coefficienti  di  rendimento  e  di  altri  elementi,
riscontri tecnici  presso  i  depositi  o  stabilimenti  dell'impresa
diretti   a   stabilire   l'effettiva   consistenza   qualitativa   e
quantitativa delle merci spedite. 
  Per  l'effettuazione  dei  controlli  predetti,  si  osservano   le
disposizioni di cui al penultimo comma dell'art. 233. 
  Il Ministro per le finanze,  con  proprio  decreto  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  prescrive  le
modalita' di rilascio e le  caratteristiche  delle  autorizzazioni  e
stabilisce  le  altre  norme   per   l'esecuzione   della   procedura
semplificata;   che   dovranno   essere   armonizzate   con    quelle
eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunita' europee.