Art. 237.
(Altre facilitazioni per le operazioni      di     esportazione     o
                           riesportazione)

  Il  Ministero  delle  finanze  puo' consentire che, quando le merci
devono   formare   oggetto   di   dichiarazione   di  esportazione  o
riesportazione,  tale  dichiarazione sia armonizzata od unificata con
altro  documento  doganale,  commerciale o di trasporto, riconosciuto
valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire
che,  in  luogo  della  dichiarazione  per  ciascuna  spedizione, sia
presentata  periodicamente  una  dichiarazione doganale riepilogativa
delle spedizioni effettuate.