Art. 237. (Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione) Il Ministero delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate.