Art. 238. (Nozione di "transito comunitario") Per le merci soggette a diritti doganali, il regime di transito comunitario stabilito dal regolamento (C.E.E.) n. 542/69, adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo 1969, e' assimilato, a tutti gli effetti, alle destinazioni doganali previste dall'art. 55, punto 1, lettere c) e d). Tuttavia al regime di transito comunitario non si applicano le norme relative alla spedizione di merci in esenzione da accertamento. Non si applicano altresi' le norme relative agli obblighi e formalita' prescritti per dette destinazioni in contrasto con il citato regolamento (C.E.E.) n. 542/69.