Art. 238. 
                 (Nozione di "transito comunitario") 
 
  Per le merci soggette a diritti doganali,  il  regime  di  transito
comunitario stabilito dal regolamento (C.E.E.)  n.  542/69,  adottato
dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 18 marzo  1969,
e' assimilato,  a  tutti  gli  effetti,  alle  destinazioni  doganali
previste dall'art. 55, punto 1, lettere c) e d). 
  Tuttavia al regime di transito  comunitario  non  si  applicano  le
norme relative alla spedizione di merci in esenzione da accertamento. 
  Non si  applicano  altresi'  le  norme  relative  agli  obblighi  e
formalita' prescritti per dette  destinazioni  in  contrasto  con  il
citato regolamento (C.E.E.) n. 542/69.