Art. 239.
  (Controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario)

  Salvo  casi  di  sospetto  di abusi, per le spedizioni in regime di
transito  comunitario  gli  uffici  doganali di passaggio prescindono
dalla  visita  delle  merci.  Essi  controllano  la  regolarita' e la
integrita'   dei   contrassegni   apposti  e  degli  altri  mezzi  di
identificazione   adottati   per   i   trasporti  diversi  da  quelli
contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69.
  Ai  fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano
sul  documento  di transito comunitario esibito, salvo per i casi non
ritenuti  necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale
e  il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto
delle esigenze del trasporto.
  Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono
essere  effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono
esercitati dalla guardia di finanza.