Art. 239. (Controllo delle merci spedite in regime di transito comunitario) Salvo casi di sospetto di abusi, per le spedizioni in regime di transito comunitario gli uffici doganali di passaggio prescindono dalla visita delle merci. Essi controllano la regolarita' e la integrita' dei contrassegni apposti e degli altri mezzi di identificazione adottati per i trasporti diversi da quelli contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69. Ai fini della vigilanza, gli uffici doganali di passaggio annotano sul documento di transito comunitario esibito, salvo per i casi non ritenuti necessari, l'itinerario da seguire sul territorio nazionale e il tempo massimo di percorrenza, che vengono fissati tenendo conto delle esigenze del trasporto. Quando circostanze inducano a sospetti di abusi o di frodi, possono essere effettuati controlli in corso di viaggio. Tali controlli sono esercitati dalla guardia di finanza.