Art. 241.
                        (Avvisi di passaggio)

  Gli  avvisi  consegnati  agli  uffici  doganali di passaggio di cui
all'art.  11,  lettera  d), del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 devono
essere  allibrati  su appositi registri stabiliti dal Ministero delle
finanze.  Le  scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute
dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana
per  un  periodo  di  cinque  anni  e  devono  essere esibite ad ogni
richiesta della dogana stessa.