Art. 241. (Avvisi di passaggio) Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'art. 11, lettera d), del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 devono essere allibrati su appositi registri stabiliti dal Ministero delle finanze. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.