Art. 242. (Uscita delle merci dallo Stato) L'esemplare del documento di transito comunitario, munito delle annotazioni prescritte dall'art. 26 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 ed attestante la presentazione della merce all'ufficio doganale di destinazione, costituisce la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dello Stato. Nei casi di esportazione di merci con abbuono o restituzione di diritti diversi da quelli previsti dai competenti organi delle Comunita' europee in materia di restituzione prelievi, il termine prescritto dalle disposizioni vigenti per la presentazione delle domande di abbuono o di restituzione decorre, salvo quanto previsto nell'articolo 173, dalla data di notifica all'interessato dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento di cui al precedente comma. Tuttavia, in luogo dell'esemplare del documento di transito vistato dall'ufficio doganale di destinazione, l'uscita dallo Stato delle merci puo' essere provata da qualsiasi documentazione ritenuta idonea da parte del Ministero delle finanze.