Art. 242.
                  (Uscita delle merci dallo Stato)

  L'esemplare  del  documento  di  transito comunitario, munito delle
annotazioni  prescritte  dall'art.  26  del  regolamento  (C.E.E.) n.
542/69   ed  attestante  la  presentazione  della  merce  all'ufficio
doganale  di  destinazione,  costituisce  la  prova dell'uscita delle
merci dal territorio doganale dello Stato.
  Nei  casi  di  esportazione  di merci con abbuono o restituzione di
diritti  diversi  da  quelli  previsti  dai  competenti  organi delle
Comunita'  europee  in  materia  di restituzione prelievi, il termine
prescritto  dalle  disposizioni  vigenti  per  la presentazione delle
domande  di  abbuono o di restituzione decorre, salvo quanto previsto
nell'articolo   173,   dalla   data   di   notifica   all'interessato
dell'avvenuto arrivo, all'ufficio doganale di partenza, del documento
di cui al precedente comma.
  Tuttavia, in luogo dell'esemplare del documento di transito vistato
dall'ufficio  doganale  di  destinazione,  l'uscita dallo Stato delle
merci puo' essere provata da qualsiasi documentazione ritenuta idonea
da parte del Ministero delle finanze.