Art. 244.
                             (Garanzie)

  La  garanzia globale di cui all'art. 30 del regolamento (C.E.E.) n.
542/69  deve  essere  prestata in relazione alla presunta entita' dei
diritti  e tributi commisurati al prevedibile volume delle spedizioni
effettuate   dall'obbligato   principale   in   regime   di  transito
comunitario  in  un  determinato periodo di tempo. Tale garanzia puo'
essere  anche commisurata a 5 mila unita' di conto per ciascuna delle
prevedibili  operazioni  di transito comunitario nel periodo di tempo
considerato.
  La  garanzia  costituita  ai  sensi  dell'art.  33  del Regolamento
predetto  deve  essere  prestata per somma indeterminata, qualora non
sia costituita da un deposito in contanti.
  Per la costituzione nello Stato delle garanzie di cui ai precedenti
commi  si osservano le modalita' indicate nell'art. 87, salvo che non
sia  diversamente  disposto  dai  competenti  organi  delle Comunita'
europee.