Art. 245.
                  (Soste dei trasporti in entrata)

  In  caso  di soste dei trasporti, previste e determinabili all'atto
dell'entrata, il trasportatore e' tenuto a comunicare le localita' in
cui  intende  fermarsi  ed  i  presumibili tempi di sosta, che devono
essere  annotati  sul  documento di transito comunitario dall'ufficio
doganale di passaggio.
  In   caso   di   soste  non  previste  ne'  determinabili  all'atto
dell'entrata,  il trasportatore e' tenuto a darne subito notizia alla
dogana  o  al  comando della guardia di finanza piu' vicino ovvero ai
carabinieri  o  alla pubblica sicurezza, che devono attestare i tempi
di sosta.