Art. 246.
       (Incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto)

  Nei  casi  in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono
abilitati  a  provvedere  agli adempimenti di cui all'articolo 25 del
regolamento  (C.E.E.) n. 542/69, la guardia di finanza, i carabinieri
e  la  pubblica  sicurezza  ovvero,  per i trasporti per ferrovia, il
personale  dell'amministrazione  ferroviaria  designato dal Ministero
dei trasporti.