Art. 246. (Incidenti ed altri inconvenienti durante il trasporto) Nei casi in cui non sia possibile l'intervento della dogana, sono abilitati a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 25 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69, la guardia di finanza, i carabinieri e la pubblica sicurezza ovvero, per i trasporti per ferrovia, il personale dell'amministrazione ferroviaria designato dal Ministero dei trasporti.