Art. 249.
(Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunita' europee)

  Le  merci  estere che non soddisfano alle condizioni previste dagli
articoli  9  e  10  del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea,  quando  non siano dichiarate per l'importazione definitiva,
possono  essere  poste  nelle condizioni predette verso pagamento dei
soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente,
restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.