Art. 249. (Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunita' europee) Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, quando non siano dichiarate per l'importazione definitiva, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.