Art. 25.
          (Esercizio della vigilanza nella zona terrestre)

  Per  accertare la legittima provenienza delle merci estere soggette
a  diritti  di  confine, che sono trasportate o si trovano depositate
nella  zona  di  vigilanza  doganale  terrestre,  puo'  procedersi  a
perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e
35  della  legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere
sottoposte  a  sequestro  quando  vi sono indizi che esse siano state
introdotte di contrabbando nel territorio doganale.
  Il  detentore  delle  merci  indicate  nel  comma  precedente  deve
dimostrarne  la  legittima  provenienza. Qualora rifiuti o non sia in
grado  di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano
inattendibili,  e'  ritenuto  responsabile di contrabbando, salvo che
risulti  che  egli si trova in possesso della merce in conseguenza di
altro reato da lui commesso.