Art. 250.
(Esportazione verso Paesi terzi   di   taluni   prodotti   ammessi  a
                            restituzione)

  I   prodotti   che   vengono   ammessi  a  restituzione,  ai  sensi
dell'articolo   2  del  regolamento  n.  441/69/C.E.E.  adottato  dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee  il  4 marzo 1969, devono essere
vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a
tutti  gli  effetti  alle  norme degli articoli 175 e seguenti, salvo
quanto   diversamente  disposto  dallo  stesso  Regolamento  e  dalle
relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.
  I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3
del  regolamento  predetto,  sono  sottoposti  alle norme relative al
regime  di  deposito  doganale  o  di punto franco o deposito franco,
salvo  quanto  diversamente  disposto  dallo  stesso  Regolamento  n.
441/69/C.E.E.   e   relative  norme  di  applicazione,  modifiche  ed
aggiunte.