Art. 250. (Esportazione verso Paesi terzi di taluni prodotti ammessi a restituzione) I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 441/69/C.E.E. adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli 175 e seguenti, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte. I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento n. 441/69/C.E.E. e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.