Art. 251.
(Prodotti dei territori extradoganali     e     della     piattaforma
                            continentale)

  Agli  effetti  doganali  i  prodotti  del  suolo, della pastorizia,
dell'allevamento  e delle attivita' estrattive ottenuti nei territori
extradoganali  elencati  nel  quarto  comma  dell'art.  2,  anche  se
trasformati  o lavorati nei territori stessi, nonche' quelli ottenuti
dallo  sfruttamento  della piattaforma continentale di cui all'art. 1
della  legge  21  luglio  1967,  n.  613,  sono  considerati prodotti
ottenuti nel territorio doganale.
  Con  decreto  del  Ministro  per  le  finanze, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica, sono stabilite le condizioni e
le  modalita'  da osservarsi per l'applicazione del precedente comma,
dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere
introdotti   dai   territori   extradoganali   o   dalla  piattaforma
continentale nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri
doganali.
  Sono  fatte  salve,  relativamente  ai  prodotti  diversi da quelli
indicati  nel  primo  comma,  le  disposizioni  di leggi speciali che
prevedono  agevolazioni  fiscali  per  l'immissione  in  consumo  nel
territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.