Art. 252. (Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili) Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e degli aeromobili i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri; b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell'aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo; c) la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile nonche' delle relative dotazioni di bordo; d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.