Art. 252.
(Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili)

  Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo delle navi e
degli  aeromobili  i  generi  di  consumo di ogni specie occorrenti a
bordo per assicurare:
    a)  il  soddisfacimento  delle  normali esigenze di consumo delle
persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
    b)  l'alimentazione  degli  organi  di  propulsione  della nave o
dell'aeromobile   ed  il  funzionamento  degli  altri  macchinari  ed
apparati di bordo;
    c)  la manutenzione e la riparazione della nave o dell'aeromobile
nonche' delle relative dotazioni di bordo;
    d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle
merci trasportate.