Art. 253.
         (Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo)

  Le  provviste  di  bordo  estere  esistenti  sulle  navi italiane e
straniere al loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo
marittimo  dello Stato possono essere consumate a bordo, in esenzione
da  diritti  doganali,  durante  la permanenza in detto porto, rada o
punto  di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde
altresi'  dal  recupero  dei diritti restituiti od abbuonati all'atto
della esportazione.
  Ferma  restando  l'applicazione  dell'art.  15  delle  disposizioni
preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le
provviste consumate:
    a)  sulle  navi  italiane  militari e da diporto durante l'intero
periodo di sosta;
    b) sulle navi italiane non comprese nella lettera a), nel periodo
in  cui  si  trovino  in  disarmo  ovvero  nel  periodo  eccedente le
quarantotto  ore  durante  il  quale si trovino in bacini, officine o
cantieri  per riparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla
normale attivita' di trasporto.