Art. 253. (Provviste di bordo esistenti sulle navi in arrivo) Le provviste di bordo estere esistenti sulle navi italiane e straniere al loro arrivo in un porto o rada od altro punto di approdo marittimo dello Stato possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la permanenza in detto porto, rada o punto di approdo. Per le provviste di origine nazionale si prescinde altresi' dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto della esportazione. Ferma restando l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate: a) sulle navi italiane militari e da diporto durante l'intero periodo di sosta; b) sulle navi italiane non comprese nella lettera a), nel periodo in cui si trovino in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in bacini, officine o cantieri per riparazioni o siano ferme per motivi non attinenti alla normale attivita' di trasporto.