Art. 254.
       (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

  I  generi  costituenti  provviste  di bordo imbarcati o trasbordati
sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in
transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva
se nazionali o nazionalizzati.
  La  precedente  disposizione  e'  applicabile  alle  navi  militari
italiane  solo  quando  debbono  recarsi  in  crociera fuori del mare
territoriale.  E' altresi' applicabile ai natanti italiani da diporto
a   condizione   che  siano  abilitati  a  navigare  fuori  dal  mare
territoriale  e  che siano in partenza con diretta destinazione ad un
porto  estero;  in  caso  di rientro di tali natanti da diporto in un
porto  nazionale  senza  aver  toccato  un  porto  estero,  i  generi
consumati  durante la navigazione sono considerati immessi in consumo
nel territorio doganale.
  Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il
trasbordo  di  provviste  di  bordo  sulle  navi  di stazza netta non
superiore  a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che
non  siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le
finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
nella   Repubblica   italiana,   puo',   sia   in  via  generale  sia
limitatamente  a  determinati generi od a determinati quantitativi di
essi,  escludere l'applicabilita' del disposto di cui al primo comma,
ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni.
  Le   provviste  di  bordo  imbarcate  o  trasbordate  a  norma  dei
precedenti  commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai
diritti  doganali,  prima  della partenza della nave, alle condizioni
stabilite nell'articolo precedente.
  Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile,
i  generi  imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio
doganale.