Art. 254. (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi) I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati. La precedente disposizione e' applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. E' altresi' applicabile ai natanti italiani da diporto a condizione che siano abilitati a navigare fuori dal mare territoriale e che siano in partenza con diretta destinazione ad un porto estero; in caso di rientro di tali natanti da diporto in un porto nazionale senza aver toccato un porto estero, i generi consumati durante la navigazione sono considerati immessi in consumo nel territorio doganale. Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana, puo', sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilita' del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme o condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.