Art. 257. (Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo) Le provviste di bordo estere esistenti sugli aeromobili italiani e stranieri al loro arrivo negli aeroporti dello Stato, esclusi i generi di cui alla lettera a) dell'art. 252, possono essere consumate a bordo, in esenzione da diritti doganali, durante la sosta negli aeroporti predetti. Per le provviste di origine nazionale si prescinde dal recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le provviste consumate: a) sugli aeromobili italiani militari e da turismo nonche' su ogni altro aeromobile italiano non adibito al trasporto di passeggeri o merci, durante l'intero periodo di sosta; b) sugli aeromobili italiani non compresi nella lettera a), nel periodo in cui siano in disarmo ovvero nel periodo eccedente le quarantotto ore durante il quale si trovino in officine o cantieri per riparazione.