Art. 257.
      (Provviste di bordo esistenti sugli aeromobili in arrivo)

  Le  provviste di bordo estere esistenti sugli aeromobili italiani e
stranieri  al  loro  arrivo  negli  aeroporti  dello Stato, esclusi i
generi di cui alla lettera a) dell'art. 252, possono essere consumate
a  bordo,  in  esenzione  da diritti doganali, durante la sosta negli
aeroporti   predetti.  Per  le  provviste  di  origine  nazionale  si
prescinde  dal  recupero dei diritti restituiti od abbuonati all'atto
dell'esportazione.
  Ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
preliminari  alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e
successive modificazioni, sono escluse dalle predette agevolazioni le
provviste consumate:
    a)  sugli  aeromobili  italiani  militari e da turismo nonche' su
ogni altro aeromobile italiano non adibito al trasporto di passeggeri
o merci, durante l'intero periodo di sosta;
    b)  sugli  aeromobili italiani non compresi nella lettera a), nel
periodo  in  cui  siano  in  disarmo  ovvero nel periodo eccedente le
quarantotto  ore  durante  il quale si trovino in officine o cantieri
per riparazione.