Art. 258. (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili) I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti dello Stato si considerano usciti in transito od in riesportazione, se esteri, ovvero in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati. La precedente disposizione e' applicabile a condizione che gli aeromobili siano in partenza per un aeroporto estero, ancorche' debbano effettuare, prima di recarsi all'estero, altri scali sul territorio italiano. Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo', sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere la applicabilita' della disposizione di cui al primo comma per l'imbarco ed il trasbordo di provviste sugli aeromobili che non siano in diretta partenza per un aeroporto estero ovvero subordinarla all'osservanza di particolari norme e condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate od utilizzate nello aeroporto in esenzione da diritti doganali, prima della partenza dell'aeromobile, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente. Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.