Art. 258.
    (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sugli aeromobili)

  I  generi  costituenti  provviste  di bordo imbarcati o trasbordati
sugli   aeromobili   in  partenza  dagli  aeroporti  dello  Stato  si
considerano  usciti  in  transito  od  in  riesportazione, se esteri,
ovvero in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati.
  La  precedente  disposizione  e'  applicabile  a condizione che gli
aeromobili  siano  in  partenza  per  un  aeroporto estero, ancorche'
debbano  effettuare,  prima  di  recarsi  all'estero, altri scali sul
territorio italiano.
  Quando  ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, il Ministro per le
finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana,   puo',   sia   in  via  generale  sia
limitatamente  a  determinati generi od a determinati quantitativi di
essi,  escludere la applicabilita' della disposizione di cui al primo
comma per l'imbarco ed il trasbordo di provviste sugli aeromobili che
non  siano  in  diretta  partenza  per  un  aeroporto  estero  ovvero
subordinarla all'osservanza di particolari norme e condizioni.
  Le   provviste  di  bordo  imbarcate  o  trasbordate  a  norma  dei
precedenti   commi  possono  essere  consumate  od  utilizzate  nello
aeroporto  in  esenzione  da  diritti  doganali, prima della partenza
dell'aeromobile, alle condizioni stabilite nell'articolo precedente.
  Nei casi in cui la disposizione del primo comma non e' applicabile,
i  generi  imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio
doganale.