Art. 26. 
(Restrizioni per  il  deposito  di  merci  nella  zona  di  vigilanza
                         doganale terrestre) 
 
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   possono   essere
sottoposti a particolare autorizzazione ed  a  speciali  controlli  i
depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo  il  confine  di
terra, per le merci che piu' facilmente possono essere  sottratte  al
pagamento  dei  diritti  di  confine.  Nello  stesso   decreto   sono
determinate  le  condizioni  e  le  modalita'  per  l'istituzione   e
l'esercizio di detti depositi.