Art. 26. (Restrizioni per il deposito di merci nella zona di vigilanza doganale terrestre) Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere sottoposti a particolare autorizzazione ed a speciali controlli i depositi da istituirsi nelle zone di vigilanza lungo il confine di terra, per le merci che piu' facilmente possono essere sottratte al pagamento dei diritti di confine. Nello stesso decreto sono determinate le condizioni e le modalita' per l'istituzione e l'esercizio di detti depositi.