Art. 260.
         (Sbarco di provviste di bordo di origine nazionale)

  Le  provviste  di  bordo di origine nazionale sbarcate dalle navi o
dagli aeromobili per la immissione in consumo nel territorio doganale
sono  esenti  da  diritti  doganali,  salvo  il  recupero dei diritti
restituiti od abbuonati all'atto dell'esportazione.
  Se  si  tratta  di navi od aeromobili non ammessi al trattamento di
cui  al  primo  comma di ciascuno degli articoli 254 e 258, lo sbarco
delle  provviste  predette  puo' essere effettuato prescindendo anche
dalle formalita' doganali.