Art. 261. (Provviste di bordo delle navi e degli aeromobili esonerati dall'obbligo del manifesto) Il Ministro per le finanze stabilisce le condizioni e le modalita' per la applicazione dei precedenti articoli relativamente alle provviste di bordo delle navi e degli aeromobili ammessi alle agevolazioni previste negli stessi articoli, quando tali navi ed aeromobili siano esonerati dall'obbligo del manifesto.