Art. 261.
(Provviste di bordo delle   navi   e   degli   aeromobili   esonerati
                     dall'obbligo del manifesto)

  Il  Ministro per le finanze stabilisce le condizioni e le modalita'
per  la  applicazione  dei  precedenti  articoli  relativamente  alle
provviste  di  bordo  delle  navi  e  degli  aeromobili  ammessi alle
agevolazioni  previste  negli  stessi  articoli,  quando tali navi ed
aeromobili siano esonerati dall'obbligo del manifesto.