Art. 262.
     (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocita' di trattamento)

  Il  Ministro  per  le  finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, puo' stabilite
che  le  singole agevolazioni previste negli articoli 253, 254, 257 e
258  non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili
battenti  la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati
non  accordano  nei  propri porti o aeroporti uguale trattamento alle
navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.