Art. 264. 
(Depositi  speciali  per  provviste  di  bordo  nei  porti  e   negli
                             aeroporti) 
 
  Il capo del compartimento doganale competente puo'  autorizzare  le
imprese  esercenti  servizi  di  trasporto  marittimo  ed  aereo,   i
provveditori di bordo, comprese  le  aziende  petrolifere,  gli  enti
militari, le amministrazioni e gli enti portuali  ed  aeroportuali  e
loro concessionari ad istituire depositi  speciali  per  la  custodia
delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate  allo  imbarco
sulle  navi  e  sugli  aeromobili  nei  confronti  dei  quali   siano
applicabili le disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258. 
  Agli  effetti  doganali,  le  provviste  introdotte  nei   depositi
speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito  o
riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o
nazionalizzate. 
  Nei depositi speciali e' consentito procedere allo scondizionamento
dei colli, alla preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni  e
ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo. 
  Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da
essi estratti su navi ed  aeromobili  si  osservano  le  disposizioni
all'uopo stabilite dal Ministero  delle  finanze,  nonche'  le  altre
misure che  siano  disposte  dagli  organi  doganali  ai  fini  della
sicurezza fiscale.