Art. 264. (Depositi speciali per provviste di bordo nei porti e negli aeroporti) Il capo del compartimento doganale competente puo' autorizzare le imprese esercenti servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi speciali per la custodia delle provviste di bordo estere e nazionali, vincolate allo imbarco sulle navi e sugli aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258. Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei depositi speciali si considerano uscite dal territorio doganale in transito o riesportazione se estere ed in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate. Nei depositi speciali e' consentito procedere allo scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti confezionati, a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione richiesta dalle esigenze di bordo. Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei generi da essi estratti su navi ed aeromobili si osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal Ministero delle finanze, nonche' le altre misure che siano disposte dagli organi doganali ai fini della sicurezza fiscale.