Art. 265. (Provviste di bordo dei treni internazionali) Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei treni internazionali i generi di consumo occorrenti durante il viaggio per assicurare: a) il funzionamento dei servizi di bar e di ristorante e dei servizi di rivendita istituiti sui treni viaggiatori per le normali esigenze dei passeggeri e del personale viaggiante; b) l'alimentazione degli organi di propulsione e degli altri apparati del convoglio; c) la manutenzione del materiale rotabile nonche' degli organi di propulsione e degli altri apparati; d) la conservazione delle merci trasportate. Le provviste estere di cui alle lettere b), c) e d), esistenti sui treni internazionali all'atto dell'arrivo nel territorio doganale e contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli apparati da alimentare possono essere consumate a bordo dei treni medesimi, in esenzione da diritti doganali, durante il successivo percorso nel territorio predetto, fino ad esaurimento. L'agevolazione si estende ai generi di cui alla lettera a) esistenti a bordo, limitatamente ai quantitativi proporzionati al fabbisogno per il consumo in treno da parte dei viaggiatori e del personale che proseguono il viaggio nel territorio doganale.