Art. 265.
            (Provviste di bordo dei treni internazionali)

  Agli  effetti  doganali  costituiscono provviste di bordo dei treni
internazionali  i generi di consumo occorrenti durante il viaggio per
assicurare:
    a)  il  funzionamento  dei  servizi  di bar e di ristorante e dei
servizi  di  rivendita istituiti sui treni viaggiatori per le normali
esigenze dei passeggeri e del personale viaggiante;
    b)  l'alimentazione  degli  organi  di  propulsione e degli altri
apparati del convoglio;
    c) la manutenzione del materiale rotabile nonche' degli organi di
propulsione e degli altri apparati;
    d) la conservazione delle merci trasportate.
  Le  provviste estere di cui alle lettere b), c) e d), esistenti sui
treni  internazionali  all'atto dell'arrivo nel territorio doganale e
contenute   nei  normali  serbatoi  direttamente  collegati  con  gli
apparati  da  alimentare  possono  essere consumate a bordo dei treni
medesimi,  in  esenzione  da  diritti doganali, durante il successivo
percorso nel territorio predetto, fino ad esaurimento.
  L'agevolazione  si  estende  ai  generi  di  cui  alla  lettera  a)
esistenti  a  bordo,  limitatamente  ai quantitativi proporzionati al
fabbisogno  per  il  consumo  in treno da parte dei viaggiatori e del
personale che proseguono il viaggio nel territorio doganale.