Art. 266.
         (Provviste di bordo dei veicoli stradali a motore)

  Agli  effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei veicoli
stradali  a  motore  i  combustibili,  i carburanti ed i lubrificanti
occorrenti  durante  il  viaggio  per  assicurare l'alimentazione del
motore medesimo e delle apparecchiature del veicolo.
  Le  provviste  estere  esistenti  sui  veicoli  stradali  a  motore
italiani  e  stranieri  all'atto dell'arrivo nel territorio doganale,
sempreche'   siano   contenute   nei  normali  serbatoi  direttamente
collegati  con  gli organi da alimentare, possono essere consumate in
esenzione  da  diritti  doganali,  fino  ad  esaurimento,  durante il
successivo  percorso  nel  territorio  medesimo  per  le esigenze del
veicolo.