Art. 267.
                            (Definizione)

  Agli  effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi,
degli  aeromobili,  dei treni internazionali e dei veicoli stradali a
motore  in  esercizio  i  macchinari,  gli attrezzi, gli strumenti, i
mezzi  di salvataggio, le parti di ricambio, gli arredi ed ogni altro
oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio
od ornamento del mezzo di trasporto.