Art. 269. (Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi) I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nei porti dello Stato su navi in esercizio italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a dotazioni di bordo delle navi medesime sono considerati usciti in transito se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati, a condizione che l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga senza intervento di cantieri o di altri assuntori specializzati. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la marina mercantile e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' tuttavia stabilire, in via generale, che la precedente disposizione sia applicabile anche quando l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga con intervento di cantieri od altri assuntori specializzati, purche' le dotazioni anzidette risultino direttamente acquistate dall'armatore o dal proprietario della nave a cui sono destinate. Al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, i prodotti, i macchinari ed i materiali imbarcati od installati nello Stato su navi di ogni genere per essere destinati a dotazioni di bordo s'intendono immessi in consumo nel territorio doganale. Restano ferme, per l'immissione in consumo, le agevolazioni fiscali previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione o da leggi speciali; sono altresi' fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono un diverso regime doganale per l'imbarco o la installazione delle dotazioni di bordo predette.