Art. 269.
     (Imbarco od installazione di dotazioni a bordo delle navi)

  I  prodotti,  i  macchinari  ed  i materiali esteri e nazionali che
vengono  imbarcati  od  installati  nei  porti dello Stato su navi in
esercizio  italiane o straniere adibite alla navigazione marittima di
stazza  netta superiore a cinquanta tonnellate e che sono destinati a
dotazioni  di  bordo  delle  navi medesime sono considerati usciti in
transito  se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati,
a  condizione  che  l'imbarco o l'installazione a bordo avvenga senza
intervento  di  cantieri  o  di  altri  assuntori  specializzati.  Il
Ministro  per le finanze, con proprio decreto emanato di concerto con
il  Ministro per la marina mercantile e da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, puo' tuttavia stabilire, in via
generale, che la precedente disposizione sia applicabile anche quando
l'imbarco  o  l'installazione  a  bordo  avvenga  con  intervento  di
cantieri  od  altri  assuntori  specializzati,  purche'  le dotazioni
anzidette  risultino  direttamente  acquistate  dall'armatore  o  dal
proprietario della nave a cui sono destinate.
  Al  di  fuori dei casi previsti nel precedente comma, i prodotti, i
macchinari ed i materiali imbarcati od installati nello Stato su navi
di  ogni genere per essere destinati a dotazioni di bordo s'intendono
immessi in consumo nel territorio doganale.
  Restano ferme, per l'immissione in consumo, le agevolazioni fiscali
previste  dalla  tariffa dei dazi doganali di importazione o da leggi
speciali; sono altresi' fatte salve le disposizioni di leggi speciali
che   prevedono  un  diverso  regime  doganale  per  l'imbarco  o  la
installazione delle dotazioni di bordo predette.